Agenzia investigativa e Garante della Privacy: il rapporto amore odio continua.

Le intercettazioni tra presenti, se non esplicitamente proibite, sono sempre consentite, sia eseguite da un privato sia eseguite da una Agenzia investigativa.Mi si chiede spesso se sia legale registrare o filmare di nascosto una conversazione. La risposta è NO, se non si è presenti alla conversazione.

         Se invece si è presenti (da qui il termine “intercettazioni tra presenti”) è sempre permesso registrare, sia l’operazione svolta da un privato e sia da una Agenzia investigativa. La situazione, se mai, si complica dopo: sull’uso che si fa dell’intercettazione tra presenti e su come far acquisire come prova valida in giudizio il video o la registrazione audio.

         Chiunque può registrare per documentare un colloquio, tuttavia in una Causa civile è molto difficile che il Giudice voglia ascoltare le registrazioni, pertanto consiglio di trascrivere parola-per-parola la conversazione; nessun Giudice ascolterà intere mezz’ore di registrato, ma potrebbe dedicare cinque minuti a leggere il contenuto. Inoltre, la registrazione permette di riportare le parti salienti della conversazione nel report investigativo o nel memoriale, dando autenticità alle proprie affermazioni e in alcuni casi potrebbe incuriosire il Giudice al punto di convincerlo a riascoltare o visionare le intercettazioni tra presenti.

         In molti casi, è la reazione dell’intercettato ad aiutare il corso della Giustizia: il bugiardo, colto nel vivo, corre avventatamente a denunciarvi per diffamazione nei suoi confronti, cosicché la vostra intercettazione, che non valeva una cicca nel Processo Civile, diventa la prova regina a vostra discolpa nel Processo Penale. In tal modo (salvo la doppia velocità, anzi: la doppia lentezza della Giustizia civile e penale, l’esito e i contenuti del Processo Penale possono diventare di supporto a quello Civile).

         Infatti, quando si trattano situazioni penalmente rilevanti, il Giudice è più predisposto ad ascoltare le intercettazioni tra presenti, pertanto le intercettazioni tra presenti sono sempre utili in casi di maltrattamenti in famiglia, molestie sessuali, mobbing sul lavoro, stalking, maltrattamenti su animali, minacce, ecc. In ogni caso l’intercettazione acquisita deve avere uno scopo ben definito nella tutela di un legittimo diritto.

         La Legge sulla Privacy, con lo scopo d’impedirne gli abusi, ha complicato l’acquisizione e il trattamento delle intercettazioni tra presenti, senza tuttavia proibirle o delegittimarle del tutto.

         È oramai nota a tutti l’ossessione del nostro Garante della Privacy in materia di conservazione e protezione dei dati, pertanto il problema principale riguarda come conservare e divulgare le intercettazioni. Ma c’è di più, ad esempio l’intercettazione tra presenti tra un investigatore privato sotto copertura di una Agenzia investigativa e l’indagato non è valida se l’agente in incognito non ha avvisato l’indagato d’essere un detective privato incaricato d’investigare su di lui. Lo so, sembra demenziale, ma ha il suo perché e ci sono molti sistemi per raggirare l’ostacolo.

         Recentemente venti europei e nord americani hanno introdotto in Italia il concetto di ‘aspettativa di privacy’, che si traduce in intercettazioni acquisite senza commettere alcun tipo di reato, ma inutilizzabili, perché l’intercettato, durante il colloquio, ha dimostrato di considerare particolarmente confidenziale la chiacchierata (ad esempio: vi ha accolti in casa propria).

         Questo aspetto penalizza particolarmente chi vuole documentare casi di maltrattamenti di animali, tuttavia il video girato di un maltrattamento all’interno di una proprietà privata, essendo penalmente rilevante, fa decadere le piccole infrazioni commesse per ottenerlo o comunque non lo invalidano. Molti dimenticano, però, che un video o un audio, sia acquisito da un privato che da un’Agenzia investigativa non sono di per sé una prova, se non accompagnati dalla testimonianza diretta di chi li ha acquisiti.