Licenziare un dipendente sgradito è come affrontare una partita a scacchi: senza una critica visione d’insieme, si rischia lo scaccomatto.

Le indagini aziendali su assenteismo e abuso della Legge 104 svolte dalle agenzie investigative devono essere equilibrate e obbiettive
Le indagini aziendali su assenteismo e abuso della Legge 104 svolte dalle agenzie investigative devono essere equilibrate e obbiettive

Nella vicenda di Sonia Assanelli di Antegnate, impiegata cinquantenne della Società Sinergia di Treviglio e sorvegliata da un’agenzia investigativa per sospetto assenteismo, sono evidenti due errori strategici importanti nel tentativo di licenziare la dipendente.

         Il primo errore è nell’utilizzo dell’attività investigativa svolta: a mio avviso l’agenzia investigativa incaricata del caso avrebbe dovuto evitare di sorvegliare la Signora Assanelli per un periodo così lungo (18 giorni), sabati e domeniche inclusi, presentando un rapporto investigativo altrettanto lungo e dettagliato sulla vita privata dell’osservata, per evitare un’accusa di persecuzione nei confronti della figura aprioristicamente considerata più debole e bisognosa di tutela nel rapporto lavorativo.

         Inoltre, da ciò che riferiscono i media, sembra che la sorvegliata non abbia mai infranto gli orari di reperibilità. E, sempre in virtù della summenzionata tutela, questo è un punto a favore della dipendente, se la Signora non è stata colta dall’agenzia investigativa a svolgere una vera e propria occupazione lavorativa secondaria.

         Ultimamente molti avvocati di dipendenti, licenziati sulla base di sorveglianze investigative svolte da miei colleghi, hanno incaricato la mia agenzia investigativa Octopus di svolgere vere e proprie perizie su queste indagini aziendali. Nella maggior parte dei casi si tratta di investigazioni eseguite con superficialità e/o accanimento, senza tenere conto della strategia processuale cui sono destinati e con scarsa attenzione ai drammi ingiusti che cattive indagini potrebbero provocare.

         Il secondo errore, a mio avviso, è di carattere medico-legale: quando la contesa riguarda il cervello, i nervi, i tendini e il sistema nervoso, infatti, vi sono grosse difficoltà a determinare con esattezza la menomazione e il grado d’invalidità. E si sa che, nel dubbio, sono favorite anche in questo caso le ragioni del dipendente. Non so quale genere di sforzi abbiano esattamente filmato gli investigatori privati, ma so per esperienza che lesioni al cervello o al sistema nervoso procurano invalidità particolari e menomazioni parziali: mi sono capitati sorvegliati incapaci di portarsi un bicchiere alla bocca, ma abili a sollevare cinquanta chili.

Il Giudice del Lavoro Dott. Raffaele Lapenta ha incaricato un consulente tecnico che ha stabilito che le attività della Signora Assanelli, filmate legittimamente dall’agenzia investigativa, rientrano tra le attività compatibili con un regolare decorso post-intervento, rappresentando la progressiva e dovuta mobilizzazione dell’arto interessato, come consigliato in sede specialistica e non configurano alcun pregiudizio alla guarigione.