L'investigatore privato e le indagini penali difensive
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale si è aperta la strada a un diritto di difesa delle parti attraverso indagini penali, svolte da investigatori privati autorizzati.

L’investigatore privato autorizzato alle indagini penali è una figura fondamentale nel Giusto Processo accusatorio.
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale e il passaggio dal processo inquisitorio al processo accusatorio si è lentamente aperta la strada di un rinnovato diritto di difesa delle parti attraverso indagini penali, svolte da investigatori privati autorizzati, che oggi sono espressamente previste nell’Art. 391-bis del Codice di Procedura Penale.
Molto sinteticamente: il vecchio modello inquisitorio prevedeva la formazione delle prove durante le indagini di polizia giudiziaria, successivamente discusse in dibattimento.
Mentre con l’attuale modello accusatorio la prova dovrebbe formarsi durante il contraddittorio tra Accusa e Difesa.
Il condizionale è d’obbligo poiché a mio avviso questo passaggio non è mai pienamente avvenuto per diverse cause, tra cui:
Un certo ostruzionismo nel riconoscere la valenza investigativa del detective privato da parte dei magistrati e della polizia giudiziaria;
La difficoltà di adeguamento alla nuova mentalità da parte degli avvocati più anziani e la necessità di convivere con lo strapotere delle Procure da parte degli avvocati più giovani;
Una scarsa efficacia del modello accusatorio nei processi contro il crimine organizzato. Anche se a mio avviso il processo inquisitorio, attraverso l’abuso della carcerazione preventiva di persone innocenti, ha sempre favorito nelle aree ad alta densità mafiosa diffidenza verso le Istituzioni e tolleranza verso le mafie.
Al di là dei limiti del nuovo Codice di Procedura Penale italiano e della sua piena realizzazione, oggigiorno, né l’imputato e di conseguenza neppure il suo avvocato dovrebbero più subire completamente il processo, poiché possono intervenire attivamente, attraverso investigazioni private difensive, per cambiarne l’esito a favore di Verità e Giustizia.
E così avviene anche per le parti lese, che, oltre a confidare nel buon decorso della Giustizia, potrebbero intervenire con investigazioni private per ottenere maggior riparazione del torto o del delitto subìto.
È inutile che vi descriva di come, quando sono stato il detective privato delegato dagli avvocati della difesa, ho sempre avuto maggiori difficoltà e sono stato più osteggiato dalle Autorità di quando, invece, ho lavorato per gli avvocati delle vittime o di Parte Civile, semplicemente perché le mie indagini erano a favore dell’Accusa.
Quando fu introdotta la figura dell’investigatore privato penalista nel Codice Penale, molti colleghi detective privati si mostrarono eccessivamente ottimisti e alcuni investigatori di polizia giudiziaria arrivarono persino a illudersi di dare le dimissioni dal Corpo istituzionale d’appartenenza e proseguire la loro carriera nel settore privato.
Fu una doccia fredda per tutti e sopravvissero solamente i più forti e, aggiungerei, i più prudenti.
A ben guardare, le indagini penali difensive previste oggigiorno dal Codice di Procedura Penale in Italia si limitano in gran parte ai colloqui non documentati con le persone informate sui fatti (C.P.P. Articolo 391-bis – Comma 1) e all’accesso ai luoghi (C.P.P. Articolo 391-sexies) cioè al “contentino” di poter intervistare potenziali testimoni ed effettuare sopralluoghi, che sono solamente due attività investigative delle indagini criminalistiche.
Non per niente colloqui non documentati e accessi ai luoghi sono definiti “atti tipici”, mentre tutte le altre attività investigative tipiche del detective privato vengono definite “atipiche” se svolte nell’ambito di indagini penali difensive.
Inoltre, in materia di colloqui informali c’è sempre stata una regola non scritta, che gli avvocati per cui lavoravo ed io abbiamo infranto più d’una volta a nostro rischio, sull’intoccabilità dei testimoni dell’Accusa.
In un’indagine penale difensiva, svolta nell’interesse di un imputato (innocente) per omicidio, sentii a colloquio informale il supertestimone dell’Accusa, stabilendo che non fosse affidabile e con tendenza incontrollata a voler compiacere gli altri (people pleasing); infatti, aveva ricordi confusi, spesso contraddittori e con me negò di aver assistito all’assassinio come aveva, invece, dichiarato alla polizia giudiziaria.
Dopo il mio colloquio informale, gli avvocati, per cui lavoravo, verbalizzarono le dichiarazioni del “supertestimone” che erano all’opposto di quelle rilasciate all’Autorità.
La polizia giudiziaria, invece di interrogarsi sull’affidabilità del testimone, entrò in competizione con gli avvocati della difesa, riascoltando più volte il teste con toni minacciosi e facendogli ripetere la sua prima versione, palesemente viziata da tortura psicologica.
In Corte d’Assise il teste, probabilmente tranquillizzato dal Presidente, ribadì di non aver visto la consumazione del delitto.
In questi ultimi anni, grazie ad avvocati con particolare spirito d’iniziativa ho potuto presenziare come spettatore durante sopralluoghi giudiziari sulla scena del crimine ed esperimenti giudiziari, ma in ogni occasione ero visto come un intruso dall’Autorità.
In alcuni casi ho potuto rifare il book fotografico di confronto, perché quello approntato dalla Polizia Giudiziaria era palesemente sbilanciato a favore della tesi accusatoria.
Tuttavia, anche in questi casi, la procedura era considerata irrituale e concessa solamente grazie all’importanza dell’avvocato per cui lavoravo.
Nella mia storia di detective privato mi sono sempre occupato di indagini criminalistiche sin dal 1980.
E poi dal 1988, anno di fondazione della mia prima agenzia investigativa Octopus a Treviglio, ho sempre seguito casi giudiziari, quando le indagini penali difensive e il processo accusatorio non esistevano ancora in Italia.
Il segreto era quello di lavorare all’ombra degli avvocati penalisti più illuminati e pionieristici, fornendo loro le prove necessarie a difendere gli assistiti o informandoli sul reale stato delle cose.
Era uno “sporco lavoro”, pericoloso e sommerso, ma molto formativo.
Come può aiutarti un detective privato autorizzato alle indagini difensive?
Oggigiorno i Clienti, avvocati o imputati o vittime, che si rivolgono alla mia agenzia investigativa Octopus a Cassano d’Adda per indagini penali difensive mi chiedono essenzialmente le seguenti attività:
Studiare il fascicolo processuale per avere un nuovo punto di vista e per valutare un nuovo approccio, di tipo investigativo
Negli ultimi anni con i detective privati collaboratori della mia agenzia investigativa Octopus ho messo a punto un sistema di destrutturazione e analisi dei fascicoli processuali penali e civili molto richiesto dagli Studi Legali.

Analisi e destrutturazione del fascicolo processuale permettono ai detective privati dell’agenzia investigativa Octopus di avere una visione d’insieme del Caso e ottenere un differente punto di vista.
Ottenere prove della loro innocenza o attenuanti alla loro colpevolezza
Oppure rafforzare le accuse contro l’imputato di cui sono stati vittime.
Questa attività si svolge essenzialmente attraverso osservazioni (pedinamenti e appostamenti), ricerche, sopralluoghi, rilievi video-fotografici e colloqui informali.
Questi ultimi successivamente verbalizzati dall’avvocato per cui lavora il detective privato.
Andare in avanscoperta per conto dell’avvocato a scandagliare l’attendibilità dei testimoni
Questo perché, se l’avvocato “inciampa” in un testimone del tutto o parzialmente contro il proprio assistito è costretto a verbalizzare comunque, mentre il detective privato autorizzato non ha alcun obbligo e può riferire al Legale il contenuto del colloquio non documentato.
Inoltre, l’investigatore privato può testimoniare sul contenuto del colloquio non documentato, se non lo ha già verbalizzato e fatto sottoscrivere dalla persona informata sui fatti.
Anche se la sua testimonianza è quella di un consulente di parte e non già di un testimone casuale.
Effettuare gli esperimenti stragiudiziali in contraddittorio o complementari agli esperimenti giudiziali effettuati dalle Autorità
Senza nascondervi che quelli stragiudiziali, effettuati da detective privati penalisti, in genere sono presi molto sottogamba dalle Autorità inquirenti di tutto il Mondo, ma che talvolta inducono i funzionari più solerti ad ulteriori approfondimenti.
Eseguire sopralluoghi stragiudiziali sulla scena del crimine e accessi ai luoghi d’interesse per le indagini

La scena del crimine è ancora per lo più inaccessibile per il detective privato penalista italiano.
Come scrissi nel Volume 2 della mia collana di manuali di criminalistica per investigatori privati “La scena del crimine e il sopralluogo giudiziario” – edito nel 2021:
Nei reati minori o in quelli colposi la richiesta di detective privati criminalisti sulla scena dell’evento è più frequente, tuttavia nella quasi totalità dei casi noi detective “visitiamo” la scena del crimine in modo virtuale, consultando le copie del fascicolo processuale o guardando i video eventualmente girati durante il sopralluogo tecnico. Quand’anche, raramente, effettuiamo di persona il sopralluogo, lo facciamo quasi sempre a distanza di molto tempo dall’evento. Proprio a causa di questa pressoché totale “estromissione” dalle scene del crimine, dobbiamo essere particolarmente meticolosi e aggiornati sulle tecniche forensi di polizia scientifica.
Ai miei primordi professionali, per poter eccezionalmente assistere al sopralluogo tecnico sulla scena di un delitto, dovevi essere amico del Medico Legale o dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria delegato alle indagini. Oggigiorno, grazie al nuovo Codice di Penale, è sempre più probabile che veniate incaricati ufficialmente dall’Avvocato per cui lavorate di presenziare a rilievi di polizia scientifica. In tal caso la vostra funzione ufficiale è esclusivamente di osservatori, ma dovete conoscere perfettamente la materia per contribuire alle indagini.
Se in queste sopra elencate attività spesso il detective privato autorizzato alle indagini penali è tollerato a malapena, lo è ancora di meno quando in ambito penale svolge pedinamenti, appostamenti, tracciamenti satellitari o indagini sotto copertura (cioè “atti atipici”), poiché sono ancora considerati a torto strumenti investigativi appannaggio della sola polizia giudiziaria.
In realtà ho sempre fatto largo uso nelle indagini penali difensive di “atti atipici”, al punto di accettare talvolta incarichi criminalistici non come detective privato autorizzato alle indagini penali difensive, ma come semplice investigatore privato ex Art.134 TULPS.
Infatti, il detective privato, che si approccia a un caso criminale come investigatore privato penalista, talvolta ha minore capacità di manovra dell’investigatore privato comune:
Innanzitutto non può testimoniare sul riferito senza essersi presentato, in sede di colloqui non documentati, secondo una precisa procedura.
In secondo luogo, questa procedura lo vincola a un formalismo che spesso risulta intimidatorio nei confronti del suo interlocutore. Specialmente se pensiamo che l’investigatore privato non ha le stesse armi di persuasione della polizia giudiziaria.
In terzo luogo, quando il detective privato svolge indagini penali preventive (che sono richieste molto frequentemente presso la mia agenzia investigativa Octopus di Cassano d’Adda) perde comunque le poche prerogative dell’investigatore privato penalista.

Le indagini penali difensive dei detective privati Octopus si basano su analisi, strategia e spirito di adattamento.
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